La mia azienda sta crescendo e dovremmo oltrepassare i 15 lavoratori a breve. Come faccio a rispettare l’obbligo normativo della legge 68, assumendo lavoratori con disabilità?
Puoi trarre diversi vantaggi senza avere problemi normativi, assolvendo a tutti gli obblighi di legge ed è facilissimo!
Infatti esiste una legge apposito, la legge 68, che indica per tutte le aziende che superano i 15 dipendenti, l’assunzione obbligatoria di lavoratori disabili in percentuale alla quantità dei lavoratori dell’azienda stessa. La norma indica che da 15 a 35 dipendenti devi avere un lavoratore disabile assunto.
Esso infatti non è solo un’opportunità per l’azienda, ma in tal modo vieni incontro anche alla persona svantaggiata e non hai problemi normativi di alcun tipo!
Non ho mai avuto più di 15 dipendenti, è difficile, come funziona?
È facilissimo, più facile a farsi che a dirsi!
Infatti l’art.14 è stato studiato proprio per questo.
Ti puoi appoggiare le cooperative di tipo B, e attraverso un accordo, una convenzione, con la provincia e la cooperativa, puoi demandare il compito di assumere il lavoratore disabile alla cooperativa stessa.
In tal modo puoi dare direttamente delle commesse di lavoro alle cooperative, e saranno loro ad assumere il lavoratore disabile, retribuendolo con la stessa tua commessa di lavoro.
Quali vantaggi si hanno assumendo lavoratori disabili?
Prima di tutto in questo modo ottieni il certificato di ottemperanza che ti permette di accedere ai vari bandi pubblici e privati.
Poi, se la tua azienda sta crescendo tanto che aumenta il numero di dipendenti, cresci di lavoro, aumenta il fatturato, e con questa legge hai anche dei vantaggi sociali, economici, e senza incorrere in sanzioni.
E poi contribuisci a sviluppare azioni di responsabilità sociale nei confronti del tuo territorio, con la possibilità di adempiere alla totalità dell’obbligo che hanno le aziende con un numero di dipendenti che va da 15 a 35, proprio la tua situazione.
Quali vantaggi ho io se pago le commesse alla cooperativa B?
Perché altrimenti dovresti pagare delle sanzioni e non saresti in regola. In tal modo tu dai alla cooperativa del lavoro esternalizzando dall’azienda, la cooperativa ti fa guadagnare, e intanto assumono loro un dipendente al posto tuo, pagandolo con la tua commessa di lavoro.
Posso assolvere al mio obbligo di legge con Pensieri e Colori?
Pensieri e Colori è una cooperativa sociale di tipo B e un’agenzia di comunicazione. E’ stata fondata da Arché onlus nel 1995 e oggi è composta da 9 persone assunte a tempo indeterminato, due con contratto a tempo determinato e due persone impegnato in un percorso di professionalizzazione. Ha tra i suoi clienti RCS (Rizzoli Corriere della Sera), Mapei, MS&L (una delle più grandi agenzie di r.p.), Ispo (l’Istituto di ricerca di Renato Mannheimer). Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere qualsiasi attività di impresa con la specificità di destinare una parte dei posti di lavoro così creati (almeno il 30%) a persone svantaggiate, altrimenti escluse dal mercato del lavoro.
Come si fa?
L’art 14 della legge 276/03 prevede che i servizi competenti e le parti sociali possano definire convenzioni quadro su base provinciale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
Il servizio occupazione disabili della Provincia, in raccordo con i servizi accreditati al lavoro del territorio e con le cooperative sociali, provvederà ad individuare i lavoratori disabili da inserire tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche compatibilmente con l’attività svolta dalla cooperativa, con il profilo della persona, con il luogo di lavoro e con la residenza del disabile. La convenzione ha per oggetto nuovi inserimenti di disabili assunti con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
Io azienda sono obbligata ad assumere lavoratori disabili se supero 15 dipendenti?
Si, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in una quota pari al 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula della convenzione.
Nel caso io azienda abbia superato il numero di lavoratori minimo in 15 dipendenti, e decida di non assumere, cosa succede?
Per tutte le aziende che non si adeguano alla normativa e non assumono i lavoratori disabili, una volta superata la quota di 15 dipendenti, verranno applicate delle sanzioni e non sarà possibile accedere ai bandi pubblici e privati, per via del mancato ottenimento del certificato di ottemperanza che viene rilasciato solo rispettando la regolarità della legge 68/99.
Inoltre le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa per ritardato invio del prospetto. Le sanzioni amministrative previste dalla legge 68/99 sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di una somma al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Come faccio ad accedere ai bandi pubblici e privati? Devo rispettare le disposizioni normative della legge 68/99?
L’unico modo per potere accedere ai bandi pubblici e privati e far si che la tua azienda possa, attraverso tali bandi, incrementare il proprio lavoro è rispettando la legge 68/99, ossia assumendo i lavoratori disabili, come previsto dalla normativa.
Si è parlato di stipula di una convenzione per avere l’ottenimento del certificato di ottemperanza e per l’inserimento del lavoratore disabile nella mia azienda, cosa si intende per convenzione?
La convenzione è un accordo tra l’azienda, la cooperativa e la provincia. Accordo, appunto stipulando una convenzione, in cui le parti si impegnano ad assumere il lavoratore rientrante nelle categorie protette. L’azienda demanda alla cooperativa di tipo B, l’assunzione del lavoratore disabile attraverso una convenzione art.14, e tramite delle commesse di lavoro alla cooperativa, sostiene le spese del lavoratore e al contempo assolve agli obblighi di legge evitando così di incorrere in sanzioni, con la possibilità, tra l’altro di ottenere finanziamenti o partecipare a bandi a cui l’azienda non potrebbe accedere per via della mancata certificazione di regolarità derivante dal non rispetto della normativa.
La convenzione è una assunzione vera e proprio e io azienda posso accedere a tale accordo?
La convenzione, denominata ex art. 14, e’ una soluzione diversa dall’assunzione tradizionale, nel migliore dei casi può essere considerata un passaggio intermedio per arrivare all’inserimento lavorativo in azienda. E’ definito come uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, favorendo contestualmente l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari.
In particolare, questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile, ma tramite una cooperativa di tipo B.
Affinché un’azienda possa richiedere la stipula di una convenzione art. 14 deve avere dei requisiti ben specifici: innanzitutto deve avere adempiuto agli obblighi occupazionali che non vengono coperti mediante la stipula della convenzione ex art. 14, D.Lgs 276/03, e poi deve aderire ad una delle Associa zioni datoriali firmatarie dell’accordo.
Come si ottiene la convenzione è difficile?
La convenzione si ottiene semplicemente firmando con la Provincia ed una Cooperative sociale di tipo B (o consorzio di cooperative) del territorio un accordo in base al quale l’azienda assegna alla cooperativa una o più commesse di lavoro della durata minima di 12 mesi.
Quali categorie di lavoratori posso collocare tramite assunzione alle cooperative di tipo B?
Tutti gli iscritti nelle liste di collocamento delle categorie protette che rientrano in tale categoria e che abbiano requisiti stabiliti. La normativa infatti ha individuato categorie definite come “deboli” che hanno priorità di inserimento lavorativo all’interno della legge 68. La tua azienda ha la possibilità di adempiere ad una parte o del tutto dei propri obblighi occupazionali, senza assunzione diretta dei lavoratori disabili, attraverso delle commesse e una convenzione con le cooperative di tipo B.
Quali sono le categorie individuate come “deboli” dalla normativa e prioritarie dal punto di vista dell’inserimento lavorativo per la stipula di una convenzione con Provincia e Cooperativa B?
A tal proposito sono state individuate come “deboli” , con priorità di inserimento lavorativo, una serie di categorie di persone in età lavorativa. Rientrano in questa categoria, le persone con disabilità psichica ed intellettiva con qualunque percentuale di riduzione delle capacità lavorativa, le persone in età lavorativa rientranti nelle categorie di disabilità fisiche e sensoriali che comportino una riduzione delle capacità lavorative pari o superiore al 74%, compresi i non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/20 a entrambi gli occhi anche con eventuale correzione. Inoltre criteri aggiuntivi di inserimento lavorativo sono l’ età superiore a 50 anni, con necessità di inserimento con il supporto di un Servizio di mediazione come da dichiarazione delle Commissioni per l’accertamento delle Invalidità Civile nelle “relazioni conclusive” L.68/99 (a causa di difficoltà in particolar modo di tipo relazionale), i soggetti con alle spalle almeno due tentativi di inserimento falliti oppure da sempre senza lavoro, persone con bassa scolarità, categorie che hanno il con il riconoscimento della legge 104/92.
Qual è la prassi per assumere i lavoratori disabili e assolvere all’obbligo di legge?
Per assolvere all’obbligo, le aziende devono assumere i disabili iscritti nelle liste delle categorie protette, uno specifico elenco tenuto dagli uffici competenti della Provincia. L’assunzione di disabili che non siano iscritti negli elenchi non dà luogo all’assolvimento dell’obbligo.
Come faccio a sapere chi assumere, e se le competenze del lavoratore disabile sono adatte alla mia azienda?
I soggetti iscritti in tali liste che risultino disoccupati e che aspirano a una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si devono iscrivere nello specifico elenco tenuto dagli uffici competenti della Provincia.
In un’apposita scheda vengono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, nonché la natura e il grado delle minorazioni, ciò al fine di favorire quanto più possibile l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
La graduatoria è unica (è costituita cioè da un unico elenco di tutti coloro che aspirano a trovare occupazione) e viene formata sulla base dei criteri forniti dalla Regione.
Hanno diritto all’iscrizione alle liste anche i cittadini extracomunitari che abbiano titolo ad accedere al lavoro subordinato.
L’art. 18, c.2, legge n. 68/99 e l’art. 1, c.2, DPR n. 333/2000 individuano ulteriori soggetti tutelati dalla norma, gli orfani e il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio; gli orfani e il coniuge di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; i profughi italiani rimpatriati.
Posso assumere un lavoratore disabile direttamente o devo attenermi ad una lista e ad una graduatoria?
Le modalità attraverso le quali è possibile assumere un soggetto appartenente alle categorie tutelate dalla legge n. 68/99 sono due: quella dell’assunzione nominativa, operata sulla base della libera scelta effettuata dal datore di lavoro nell’universalità dei soggetti beneficiari della tutela normativa e quella dell’avviamento numerico, effettuato nei confronti dell’azienda direttamente dagli uffici della Provincia, nel rispetto delle graduatorie degli iscritti e delle esigenze indicate dalle aziende con l’invio del prospetto informativo.
L’assunzione nominativa
In questo caso, il datore di lavoro dovrà, una volta individuato il nominativo del disabile da assumere, inoltrare agli uffici della Provincia preliminare richiesta di nulla osta, utilizzando il modulo corrente.
Ottenuto il nulla osta, l’azienda potrà procedere all’assunzione, dandone comunicazione, entro le 24 ore precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro, al Centro per l’impiego competente, nonché entro 5 giorni al competente Servizio della Provincia.
Va precisato che i disabili psichici sono assumibili solo con richiesta nominativa e solo all’interno di convenzioni stipulate ex art. 11.
L’assunzione numerica
Per l’avviamento numerico, va detto preliminarmente che la legge impone (art. 9, c.1, legge n. 68/99) ai datori di lavoro di presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui siano obbligati all’assunzione di lavoratori disabili.
La richiesta di assunzione, peraltro, si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi periodici.
Operativamente, nel caso di avviamento numerico, sono gli uffici competenti che avviano il disabile, attenendosi alle indicazioni delle mansioni disponibili che il datore di lavoro ha effettuato nel prospetto informativo e individuando, tra gli iscritti, i soggetti che posseggono le caratteristiche professionali idonee a ricoprire quelle mansioni, nel rispetto delle graduatorie e del principio che anima la norma, cioè il collocamento mirato.
Solo nel caso in cui ci sia impossibilità di avviare disabili con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, sempre secondo l’ordine di graduatoria.